Conseguenze sul nome e cognome
Le previsioni di legge
l'ordinamento stabilisce che, in caso di non uniformità, le disposizioni della legislazione italiana sono prevalenti rispetto a quelle del paese straniero del quale gli interessati hanno la cittadinanza, quindi il cognome ed il nome dei cittadini italiani devono essere indicati secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.
Con l'acquisizione, il riacquisto o il riconoscimento della cittadinanza italiana, il cognome quindi è riattribuito secondo i principi del nostro ordinamento:
- E' eliminato il patronimico, se esistente.
- Le donne coniugate che, secondo la legislazione del paese di origine, con il matrimonio hanno assunto il cognome del marito torneranno ad essere individuate con il loro cognome da nubile.
- Coloro ai quali, per la legislazione del paese straniero di origine di cui hanno la cittadinanza, alla nascita è stato attribuito un doppio cognome composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, saranno identificati con il solo cognome del padre solo se lo richiedono espressamente (a seguito dei recenti orientamenti, meglio descritti di seguito).
La modifica delle generalità può comportare disagi per chi è in possesso di una doppia cittadinanza, sopratutto se risiede all'estero o, mantiene interessi in entrambi i paesi, e pertanto le persone in questione hanno la facoltà di richiedere la correzione del cognome, rappresentandone le motivazioni.
I nuovi orientamenti interpretativi
A seguito dei nuovi orientamenti interpretativi introdotti dal Ministero dell'Interno (Circ.Min. n. 397 del 15 maggio 2008) i soggetti in possesso di doppia cittadinanza mantengono il cognome indicato sull'atto di nascita formato dall'autorità estera, ferma restando la facoltà degli stessi di richiedere, quali cittadini italiani, la riattribuzione del cognome secondo la legge italiana (cognome paterno).
Con una ulteriore disposizione (Circ.Min. n. 4 del 18 febbraio 2010) il Ministero dell'Interno estende il nuovo indirizzo interpretativo anche alle correzioni del cognome attuate in forza di riconoscimenti della cittadinanza italiana precedenti. In questi casi quindi l'interessato con istanza di parte può richiedere ed ottenere dall'Ufficiale di Stato Civile il ripristino del cognome originario, attraverso una ulteriore correzione dell'atto di nascita trascritto.
I nuovi orientamenti hanno introdotto un elemento di disparità tra cittadini italiani nati in Italia, ed all'estero; come noto infatti ai primi non è consentito richiedere all' Ufficiale di Stato Civile l'attribuzione di un cognome diverso da quello paterno.