Regolamento delle attività rumorose
Approvato con delibera C.C. n. 87 del 3.4.2002 e modificato con delibera C.C. 108 del 25.11.2004 e C.C. n. 112 del 26.11.2009.
Le attività rumorose temporanee
Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica ai sensi del Regolamento delle attività rumorose.
Si porta a conoscenza che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°2/R del 8.1.2014 è stato approvato il nuovo regolamento regionale in materia di acustica che tra gli altri temi disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
E' necessario far rilevare come il nuovo regolamento introduce dei cambiamenti in merito alle autorizzazioni comunali da rilasciare in deroga ai valori limite indicati dalla L.447/1995 per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico. Con il nuovo regolamento regionale vengono posti dei vincoli sul numero di tali manifestazioni tenendo conto, sia delle classe acustica del territorio che del numero stesso di manifestazioni in una determinata area.
Sono previsti tre casi diversi, due dei quali articolati in funzione della classe delle aree nelle quali le autorizzazioni possono essere rilasciate.
Il totale dei giorni non può essere superiore a:
a) nel caso di manifestazioni all'aperto e organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
- 30 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe V^
- 25 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe IV^
- 20 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in arre di classe III^
b) nell'ambito del limite massimo di giorni sopraindicati, se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:
- 20 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe V^
- 15 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe IV^
- 10 giorni all'anno per manifestazioni ubicate in aree di classe III^
c) se al chiuso, 5 giorni all'anno da chiunque siano organizzate.
I limiti massimi di giorni sopra indicati sono riferiti all'area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.
I Comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni in deroga nei seguenti casi:
- Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III,IV e V e non in prossimità di scuole,ospedali, case di cura e di riposo.
- Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo,ovvero mobile,ovvero all'aperto.
- Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle di cui alla lettera b) ricadenti in classe III,IV e V e non in prossimità di scuole,ospedali,case di cura e di riposo.
Il Regolamento distingue due tipologie di provvedimenti in deroga:
- la deroga semplificata
- la deroga non semplificata