Iscrizione nelle Liste Elettorali del Comune
Revisione semestrale delle liste elettorali
Sono depositate
nella segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del testo unico 20 marzo
1967, n. 223, le liste generali rettificate, insieme con gli elenchi della
revisione semestrale approvati dalla Commissione elettorale
circondariale e le eventuali, successive decisioni del predetto consesso.
Ogni cittadino può, entro il 30 giugno, prenderne visione.
Ad eccezione dell'elezione del Senato della Repubblica, è elettore il cittadino italiano che ha compiuto il 18esimo anno di età e che non è incorso nelle cause ostative previste e consistenti in:
- essere condannato a pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea per il tempo previsto;
- essere sottoposto, in forza di provvedimenti definitivi e limitatamente al periodo da questi previsto, a misure di sicurezza detentiva, libertà vigilata o divieto di soggiorno od a particolari misure di prevenzione.
Il possesso dei requisiti è documentato attraverso l'acquisizione (e la conservazione nel fascicolo personale dell'elettore) del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario.
Il diritto elettorale viene esercitato attraverso l'iscrizione nelle liste elettorali nel comune di residenza anagrafica.
Aggiornamento delle liste
Il corpo elettorale necessita di aggiornamenti che vengono eseguiti in periodi prestabiliti attraverso procedure complesse chiamate revisioni.
Con le due revisioni semestrali nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno, vengono iscritti nelle liste elettorali coloro che compiranno la maggiore età nel semestre successivo ed eliminati dalle liste coloro che sono stati cancellati dall'anagrafe o dall'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) rispettivamente per irreperibilità accertata ed irreperibilità presunta.
Con le due revisioni dinamiche nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, vengono invece apportate variazioni che non comportano valutazioni di sussistenza della capacità elettorale, riguardando piuttosto la conseguenza sul diritto elettorale di specifici fatti/evenienze. Rientrano in questa categoria le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto, trasferimento in altro comune, rettifica delle generalità, le iscrizioni per acquisto della cittadinanza, riacquisto della capacità elettorale, immigrazione da altro comune, rettifica di generalità e le variazioni della sezione elettorale per cambio di abitazione all'interno del comune.
In caso di elezioni è inoltre prevista una revisione dinamica straordinaria, da eseguirsi - sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni poi le iscrizioni) - al 45° giorno antecedente le consultazioni
Coloro che sono interessati da trasferimenti anagrafici definiti successivamente alla revisione dinamica straordinaria, manterranno quindi l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza fino alla prima revisione utile. Questi elettori quindi dovranno esercitare il loro diritto di voto nel comune di provenienza.
Come fare
L'iscrizione/cancellazione, variazione avviene d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, comprovate - quando ricorre il caso - dalla conferma di cancellazione nelle liste elettorali del comune di provenienza o, di comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria.
La Tessera Elettorale viene consegnata alla residenza dei nuovi iscritti (18enni o trasferiti) previa restituzione - quando ricorre il caso - della tessera rilasciata dal comune di provenienza. .
Per evidenti ragioni di economia la consegna delle Tessere Elettorale è disposta nel periodo immediatamente antecedente alle consultazioni elettorali/referendarie. In caso di assenza, viene lasciato un avviso per provvedere al ritiro presso l'ufficio elettorale, il quale nei 5 giorni antecedenti le elezioni osserva un orario di apertura al pubblico prolungato (dalle ore 9 alle ore 19) ed è inoltre aperto al pubblico in coincidenza con le operazioni di voto
In caso di variazione della sezione elettorale (per cambio di indirizzo dell'elettore o modifica dell'ubicazione del seggio disposta dal comune) viene inviato un tagliando autoadesivo di aggiornamento da apporre sulla Tessera Elettorale.
L'eventuale perdita del diritto elettorale è notificata all'interessato e prevede il ritiro della Tessera Elettorale.
Pubblicità e Ricorsi
Revisioni semestrali: entro l'11 di aprile e l'11 di ottobre di ogni anno, il Sindaco - tramite manifesto - comunica la formazione degli elenchi (dei quali può essere chiesta la visione) dei nuovi iscritti che compiranno 18 anni nel semestre successivo e dei cancellati per irreperibilità, ed invita chiunque ne abbia l'interesse, a presentare ricorso scritto in carta semplice, rispettivamente entro il 20 aprile ed il 20 ottobre. Il ricorrente che impugna una iscrizione deve dimostrare di aver notificato il ricorso alla parte interessata entro i 5 giorni successivi alla presentazione dello stesso.
Revisioni Dinamiche: in ordine agli iscritti e cancellati per emigrazione, morte, perdita/acquisto della capacità elettorale ecc. chiunque ne abbia l'interesse, può presentare ricorso scritto in carta semplice, entro 10 giorni della data di notifica della decisione adottata o, della data di deposito della decisione: data della quale il Sindaco dà notizia tramite manifesto da affiggersi rispettivamente nei periodi compresi tra il 1° ed il 5 febbraio ed il 1° ed il 5 Agosto di ogni anno.
Dove rivolgersi e quando
Servizio Elettorale - presso la sede dei Servizi Demografici
Via San Paolino n. 140 Lucca.
Tel. 0583.442849 - Fax 0583.442954
Orario al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,45 - 13,15
martedì e giovedì ore 8,45 - 17,15
sabato CHIUSO
Notizie utili
Neo-elettori
Fatta eccezione per il Senato, possono esercitare il diritto di voto coloro che hanno compiuto il 18esimo anno di età al primo giorno di voto della consultazione elettorale. Il corpo elettorale del turno di voto di ballottaggio per le elezioni comunali o provinciali è lo stesso del primo turno, sono quindi esclusi coloro che hanno compiuto la maggiore età nel periodo intercorrente tra i due turni di voto.
Possono esercitare il diritto di voto per il rinnovo del Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto il 25 anno di età il primo giorno di voto della consultazione.
Liste Aggiunte relative alle province autonome di Trento e Bolzano ed alla Regione Valle d'Aosta
Poiché in queste regioni il diritto di voto per le elezioni Amministrative è riservato a coloro che hanno maturato un periodo minimo di residenza, nel tempo intercorrente tali elettori restano iscritti nelle apposite liste aggiunte del comune di provenienza, allo scopo di poter eventualmente partecipare alle elezioni per il rinnovo dei consigli Comunali, Provinciali e Regionali nel cui territorio è compreso il comune medesimo. In questo caso viene rilasciata una Tessera Elettorale valida per quelle sole elezioni.
Conservazione della Tessera Elettorale
La Tessera Elettorale è valida per 18 consultazioni e deve pertanto essere diligentemente conservata.
Per l'esercizio del diritto di voto è inoltre necessaria l'esibizione di documento di riconoscimento.
Liste Aggiunte dei cittadini degli altri stati membri dell' Unione Europea
I cittadini appartenenti agli altri stati membri dell'Unione Europea e residenti in Italia possono partecipare alle elezioni amministrative del comune di residenza (sia come elettori che come candidati alla carica di consigliere) ed all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. E' tuttavia necessario che richiedano - entro le scadenze previste - l'iscrizione nelle due distinte Liste Aggiunte: per gli organi del comune o per il Parlamento Europeo