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ATTENZIONE. è necessario riservare un appuntamento

occorre riservare un appuntamento attraverso i n° 0583-442857 o 442905
All'interno dell'ufficio accede un utente per volta (i genitori dovranno quindi alternarsi). E' obbligatorio l'uso delle mascherine ed immediatamente all'ingresso la disinfezione delle mani con il gel a disposizione. Nelle attese deve osservarsi la distanza minima interpersonale ed ogni altra cautela.

In ragione delle misure disposte per la convivenza con il COVID-19, è consentito l'accesso all'interno del palazzo ad un numero limitato di utenti. Nell'attesa all'esterno dell'edificio deve osservarsi la distanza interpersonale minima ed ogni altra cautela.

 

Dichiarazione di nascita

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.

La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l'individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.

il Cognome Materno: novità

Con Sentenza n° 286 del 21 dicembre 2016 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale n° 52 del 28 dicembre 2016 - la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni pre vigenti là dove - in presenza di COMUNE ACCORDO DEI GENITORI - non consentono di trasmettere  al figlio/figlia - al momento della nascita o in caso di adozione compiuta da entrambi -il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, in presenza di accordo dei genitori è quindi possibile trasmettere ai figli anche il cognome materno. 

Dove e quando dichiarare la nascita

  • entro 3 giorni dall'evento, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto  - (questa modalità non è ammessa in caso di bambino nato morto); 
  • entro 10 giorni dall'evento se dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del comune del luogo di nascita o di residenza dei genitori. In caso di residenze diverse è competente il comune della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
  • oltre il termine di 10 gg. il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo.

Chi effettua la dichiarazione

  • uno od entrambi i genitori (i genitori non uniti tra di loro da matrimonio e che desiderino provvedere al riconoscimento devonosottoscrivere entrambi la dichiarazione);
  • un procuratore speciale;
  • medico od ostetrica che hanno assistito al parto di figlio naturale non riconosciuto od altra persona. In questi casi deve essere rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Cosa devo presentare

  • attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
  • documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l'espatrio rilasciato dal paese di appartenenza).

Gli adempimenti richiesti ai genitori

  • compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita;
  • per gli stranieri compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese;
  • i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Dove rivolgersi e quando

Centro Nascite dell'Ospedale/ Casa di Cura ove è avvenuto il parto (entro 3gg - informazioni presso la direzione sanitaria)
Servizio di Stato Civile
(Ufficio Nascite e Matrimoni riti ammessi) - presso la sede dei Servizi Demografici Via San Paolino n. 142 Lucca - previo appuntamento da riservarsi attraverso il n° tel. 0583 442857 o 0583 442905

Orario al pubblico:
su appuntamento da  concordare

scarica qui la tua modulistica:

Notizie utili

E' garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.
In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.

Per attribuire il nome ed il cognome

  • Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
  • Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
  • Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
  • E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
  • Il figlio assume il cognome del padre o, del genitore che per primo lo ha riconosciuto, salvo il caso di accordo comune dei genitori per la trasmissione anche del cognome materno(in aggiunta a quello paterno).
  • I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
  • Nell'attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza; il middle nome previsto dalla normativa filippina viene omesso.
 

I figli: un unico status
dal 1° gennaio 2013, la legge ha modificato le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli, ed ha modificato l'ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di eliminare ogni diseguaglianza tra figli (in precedenza distinti tra naturali e legittimi).

  • I figli possono essere definiti come figli di genitori uniti da matrimonio o il caso contrario.
  • Quando i genitori sono uniti tra di loro dal vincolo matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
  • Il genitore che intende effettuare il riconoscimento di un figlio, che non è nato all'interno del matrimonio, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita, che in un momento successivo o precedente.
  • Gli stranieri dovranno produrre un documento dell'Autorità Consolare del paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio nato in Italia, al di fuori del matrimonio, non è contrario alla legislazione del paese di origine.
  • I genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale, non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
  • Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni.
  • I figli di età superiore ai 14 anni devono prestare il loro assenso al riconoscimento.
  • Fino al compimento dei 14 anni d'età del figlio, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore.

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Ultimo aggiornamento: Mercoledì, 08 Luglio 2020, alle ore 17:31