FAQ Commercio
- Cosa s'intende per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato?
Per vendita "al dettaglio" s'intende la vendita effettuata nei confronti del consumatore finale e quindi si contrappone dalla vendita all'ingrosso.
Per "vicinato" la legge individua l'esercizio commerciale con superficie di vendita fino ad un massimo di 300 mq.
- Cosa si intende per superficie di vendita di un esercizio commerciale?
Per "superficie di vendita" di un esercizio commerciale s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
- Esistono ancora le tabelle merceologiche?
No, le tabelle merceologiche previste dalla L. 426/71 sono state abrogate dal D.lgs. 114/98.
Attualmente l'attività di vendita si distingue in due uniche categorie: alimentare e non alimentare.
- Quali requisiti che deve possedere colui che intende esercitare un'attività di commercio al dettaglio?
Colui che intende iniziare un'attività di commercio al dettaglio, a prescindere dal prodotto che intende vendere (alimentare o non alimentare), deve possedere i requisiti morali individuati dall'art. 13 della Legge Regionale 28/05.
Nel caso di esercizio dell'attività commerciale da parte di una società chi deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 13 della LR28/05
In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 DPR 252/1998 (es. in caso di società in nome collettivo i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci, in caso di società in accomandita semplice dai soci accomandatari, ecc.)
- Per la vendita del settore alimentare è necessario il possesso di requisiti specifici?
Si, in caso di vendita di generi alimentari è necessario che il titolare sia in possesso di uno dei requisiti specifici individuati dall'art. 14 comma 1 della Legge Regionale 28/05, denominati "requisiti professionali". Nel caso in cui l'attività venga svolta da una società, associazione o organismo collettivo il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
- Cosa devo fare per aprire un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato del settore non alimentare?
Per l'esercizio di vendita al dettaglio di vicinato del settore non alimentare è necessario presentare all'ufficio SUAP del Comune in cui si trova il locale di vendita una segnalazione di inizio attività utilizzando il portale AIDA.
- Quali requisiti di altezza e superficie deve possedere un locale per l'esercizio dell'attività commerciale?
Il Regolamento Edilizio prevede che un locale con destinazione d'uso commerciale debba avere un'altezza minima di m.3, una superficie minima di mq. 9 ed una superficie aeroilluminante pari ad 1/8 della superficie calpestabile.
- Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio il locale deve avere a disposizione un'area adibita a parcheggio?
Gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato devono possedere un'area di parcheggio a disposizione per la sosta di relazione, dimensionata in 1 mq per ogni metro di superficie di vendita.
Il parcheggio non è richiesto nei casi sotto indicati in base alla Delibera di Giunta Comunale n° 375 del 21/07/2009:
1. per gli edifici esistenti già a destinazione commerciale alla data dell'8/04/2002;
2. per gli edifici di vicinato siti nel centro storico di Lucca (zona ricompressa all'interno dei viali di cinconvallazione e negli altri centri storici minori individuati dal vigente Regolamento Urbanistico).
- Quali sono le disposizioni che regolamentano gli aspetti strettamente amministrativi in materia del commercio?
Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e s.m.i.
Regolamento Regionale n. 15 del 01/04/2009
Delibera di Giunta Comunale n. 375 del 21/09/2009
Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 232/01/2009 (l'art. 17).
Che cosa vuol dire "somministrazione non assistita"?
Con questo termine si intende la possibilità, per un esercizio di vicinato (cioè quell'attività che vende al dettaglio su di una superficie di vendita inferiore ai 300 mq.) abilitato alla vendita di prodotti alimentari, di far consumare sul posto i prodotti messi in vendita utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito (servizio al tavolo) e con l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
La nostra Amministrazione ha inteso regolare questo tipo di attività con le disposizioni contenute nell'art. 17 "Consumo immediato dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato" del "Regolamento sugli Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/01/2009.
Ai fini della somministrazione non assistita, cosa si intende per "locali dell'esercizio"?
Per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuate nella dichiarazione di inizio attività e più precisamente l'area evidenziata come "superficie di vendita"(cioè quella parte destinata esclusivamente alla vendita senza considerare eventuali uffici, magazzini, servizi igienici etc).
Se per svolgere questo tipo di attività il titolare individua, successivamente, aree anche esterne di pertinenza o locali adiacenti di cui ha la disponibilità, dovrà comunicare al comune l'aumento della superficie di vendita così come sopra precisata.
La somministrazione non assistita può essere svolta solo negli esercizi di vicinato che vendono generi alimentari?
No. Tale possibilità è data anche alle attività artigianali. L'art. 10 c. 3 della L.R.T. n. 53 del 22/10/2008 stabilisce che: "l'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie".
Nel caso di subentro in un'attività commerciale è necessario presentare una comunicazione?
Si, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d'azienda), che in gestione (per affitto d'azienda) deve presentare una comunicazione di subingresso, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'atto giustificativo del subingresso.Nel caso la vendita riguardi anche prodotti appartenenti al settore alimentare la documentazione deve essere corredata anche dalla Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari. Nel caso la vendita o l'affitto riguardi anche prodotti appartenenti al settore alimentare la documentazione deve essere corredata anche dalla Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari.
Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per esercitare il commercio elettronico?
E' necessario presentare una Denuncia d'inizio attività - DIA - specifica per il commercio elettronico. La modulistica è scaricabile dal sito www.comune.lucca.it - SUAP - COMUNE DI LUCCA - MODULISTICA - COMMERCIO - FORME SPECIALI DI VENDITA.
Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per esercitare il commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici?
E' necessario presentare una Segnalazione d'inizio attività - SCIA - specifica per il commercio elettronico utilizzando il portale AIDA. Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.
Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per aprire uno spaccio interno?
E' necessario presentare una Segnalazione d'inizio attività - SCIA - specifica per spaccio interno utilizzando il portale AIDA. Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.
Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per iniziare la vendita presso il domicilio dei consumatori?
E' necessario presentare una Segnalazione d'inizio attività - SCIA - specifica per la vendita presso il domicilio dei consumatori utilizzando il portale AIDA. Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.
Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per iniziare l'esercizio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione?
E' necessario presentare una Segnalazione d'inizio attività - SCIA - specifica per l'inizio attività per la vendita per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione utilizzando il portale AIDA.
Per esercitare la vendita di cose antiche e/o usate è sufficiente presentare la SCIA per esercizio di attività commerciale?
No, è necessario presentare anche una ulteriore specifica dichiarazione, "Dichiarazione per il commercio di cose antiche e usate" - sia nel caso di vendita di oggetti di valore storico o artistico che nel caso di vendita di oggetti di nessun pregio.
E' possibile fare l'affidamento di reparto di un'attività commerciale?
Si è sempre possibile.
Quali adempimenti sono necessari in caso di affidamento di reparto?
Deve essere presentata una comunicazione firmata dal titolare dell'attività e dal suo gestore. Nel caso di prodotti appartenenti al settore alimentare è necessario presentare contestualmente anche la Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari.