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FAQ Distributori di carburante

- E' possibile per il titolare dell'attività di distributore di carburante avviare anche l'attività di rivendita di quotidiani e successivamente affidare quest'ultima attività ad una terza persona?
L'attività di rivendita di quotidiani all'interno di un impianto di distributore di carburante è regolata dall'art. 56 c. 2 lett. c) della LR 28/05 e può essere esercitata previa dichiarazione di inizio attività ed in deroga alla programmazione comunale. La titolarità dell'attività integrativa tuttavia, non può essere ceduta separatamente dall'attività principale di distribuzione carburanti così come indicato al successivo c. 3 dell'art. 56.
In base però all'art. 76 c.2 della LR 28/05 la gestione (non la titolarità) del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto non esclusivo, come in questo caso, può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

- I requisiti morali richiesti dall'art. 13 LR 28/05 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburante devono intendersi riferiti al solo titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti o anche all'eventuale gestore?
La norma regionale dispone che non possono esercitare l'attività commerciale coloro che rientrano nelle fattispecie elencate all'art. 13 del Codice.
Poiché il "gestore comodatario", riceve in uso gratuito l'impianto al fine di esercitare una autonoma attività economica di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13.

- L'art. 74 della LR 28/05 relativa al subingresso si applica come norma generale anche all'attività di distribuzione carburanti e l'art. 78 come disposizione speciale integrativa della norma generale suddetta?
Nel caso di trasferimento d'azienda l'art. 78 si applica come disposizione speciale ad integrazione di quanto previsto dall'art. 74.
Si ricorda che la comunicazione all'Agenzia delle Dogane deve essere fatta anche nel caso di variazione del "gestore comodatario" in quanto la licenza fiscale è intestata al gestore dell'impianto; il titolare dell'atto autorizzativo ed il "gestore comodatario" sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di comodato.

- Il comma 3 dell'art. 84 bis della LR 28/05 prescrive che "il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore". Possono essere fatti salve, quali diritti acquisiti, eventuali autorizzazioni rilasciate in passato dal comune ad effettuare il riposo infrasettimanale di mattina?
Il comma 3 dell'art. 84 ter sancisce che previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari della autorizzazioni, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis.
Il Comune quindi può confermare o annullare un' eventuale autorizzazione rilasciata in passato.

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 29 Maggio 2018, alle ore 10:17