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FAQ Farmacie

- In caso di morte del titolare di una attività di farmacia, entro quanto tempo gli eredi devono presentare la domanda di autorizzazione al subentro?
Gli eredi in base all'art. 12 comma 12 della Legge 475/68 possono continuare l'esercizio in via provvisoria per un anno sotto la responsabilità di un direttore.
La domanda di subentro nella titolarità dovrà essere presentata entro due anni dalla morte del titolare.
Qualora all'interno della farmacia venga svolta anche l'attività di vendita di generi alimentari e non alimentari diversi dai medicinali, compresi anche i prodotti ricompresi nella tabella speciale delle farmacie, la comunicazione di subentro dovrà essere presentata entro 1 anno dalla morte del titolare. (art. 74 c.4 let.b) L.R. 28/2005.)

- Per la vendita all'interno di una farmacia di prodotti alimentari è necessario il possesso del requisito professionale di cui alla Legge Regionale 28/05 (art. 14)?
Per la vendita dei prodotti alimentari non inclusi nella tabella speciale delle farmacie è necessario che il responsabile della farmacia sia in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 14 della LR 28/05.

- Cosa è una "parafarmacia"?
La parafarmacia è un esercizio commerciale che, senza ottenere l'autorizzazione per farmacia, può vendere farmaci da banco o di automedicazione (art. 9 bis DL347/2001) e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica

- E' possibile aprire un esercizio che svolga unicamente l'attività di parafarmacia?
La normativa prevede che l'attività di parafarmacia venga esercitata all'interno di un esercizio commerciale principale (es. esercizio di vicinato, media struttura di vendita, ecc.)

- E' possibile effettuare la vendita di farmaci da banco on line (parafarmacie)?
L'art. 5 c.2 del D.L 223/2006 stabilisce che " La vendita di cui al comma 1 (farmaci da banco ecc.) è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.....omissis......"
Pertanto si deduce che la vendita di farmaci da banco on-line non possa essere effettuata proprio per la mancata presenza del farmacista che è tenuto anche ad una assistenza attiva al cliente.

- Quali norme dettano disposizioni in materia di apertura, trasferimento di sede, variazione della titolarità e chiusura delle farmacie?
Legge n° 475 del 2/04/1968;
Legge n° 362 dell'8/11/1991;
Legge Regionale n° 16 del 25/02/2000.

- Il divieto del commercio all'ingrosso si applica anche alle farmacie?
I farmacisti e le società di farmacisti possono esercitare l'attività congiunta di dettaglio ed ingrosso di medicinali, in quanto la Legge regionale 28/2005 non si applica per l'esercizio dell'attività di farmacia come espressamente previsto all'art. 11 c.2 lett. a) della suddetta LR 28/05.
Di conseguenza è esclusa anche dall'applicazione dell'articolo 21 della suddetta legge che vieta l'attività congiunta nello stesso locale della vendita all'ingrosso e al dettaglio.

- I titolari di farmacie possono vendere all'ingrosso i medicinali?
I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, possono esercitare l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali.
Anche le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali.

- Quale norma regolamenta l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti medicinali?
L'attività è regolamentata dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (titolo VII art. 99 e seguenti).

- Cosa è necessario per iniziare l'attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinale?
L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso della l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 219/2006.
Nel caso di magazzini dislocati in differenti comuni o regioni devono essere presentati distinte richieste all'autorità competente.

- Quali sono i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali?
Per ottenere l'autorizzazione il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:
a) I locali devono essere idonei e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali.
b) Disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, né condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
c) Impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'articolo 104 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

- E' previsto un responsabile per l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali?
Deve essere individuato un responsabile che deve esercitare l'attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività.
La responsabilità di più magazzini appartenenti al medesimo titolare può essere affidata ad una stessa persona, purchè l'attività svolta in ciascun magazzino sia compatibile con il precedente capoverso.

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 29 Maggio 2018, alle ore 10:17