Gestione del contenzioso avanti le commissioni tributarie provinciale e regionale
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 31.12.1992 n.546 e successive modifiche e integrazioni
Iter
- Presentazione del ricorso da parte del contribuente
- Esame del ricorso presentato al fine di rilevare l'opportunità di resistere in giudizio ovvero quella di annullare o riformare l'atto impugnato in sede di autotutela
- Predisposizione della comunicazione alla Giunta Comunale per la costituzione o rinuncia al giudizio;
- Predisposizione della determinazione dirigenziale per la costituzione in giudizio e per l'incarico della difesa tecnica ovvero per la rinuncia;
- Costituzione nel giudizio avanti la Commissione tributaria, presentando le memorie difensive .
- Partecipazione alle eventuali udienze pubbliche di discussione dell'istanza di sospensione dell'atto e/o del merito dell'atto stesso
- Eventuale presentazione dell'atto di appello avverso la decisione sfavorevole della Commissione tributaria provinciale ovvero resistenza nel giudizio di appello promosso dal contribuente
Note
Il contenzioso avanti la Commissione tributaria provinciale di Lucca è promosso dal contribuente che impugni un atto impositivo del comune ritenuto illegittimo/infondato, mentre quello avanti la Commissione tributaria regionale di Firenze, in sede di appello, può essere promosso dalla parte risultata in tutto o in parte soccombente nel giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale di Lucca