Rumori - disturbo quiete pubblica
I problemi causati da inquinamento acustico o ambientale sono soggetti a norme e competenze diverse, a seconda della loro tipologia e gravità.
Ad esempio:
QUESTIONI TRA CONDOMINI: quando sorgono questioni fra condomini a causa di rumori provenienti da soggetti interni al condominio e nel regolamento (regolarmente registrato e avente vincolo contestuale per tutti i condomini) sono vietati espressamente rumori molesti negli orari destinati al riposo, l'Amministratore del condominio ha gli strumenti per risolvere la questione. Tuttavia il cittadino può anche rivolgersi al Giudice di Pace (art. 7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell'art. 844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la normale tollerabilità.
RUMORI MOLESTI E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA: schiamazzi notturni, rumori molesti e abuso di strumenti sonori devono essere segnalati alla Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale).
Rumori provenienti da stabilimenti industriali, artigianali o pubblici esercizi:
il cittadino può richiedere un intervento fonometrico per verificare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, inviando un esposto scritto in carta semplice al Comune, il quale attiverà gli Enti preposti ai controlli.
Per saperne di più consulta la scheda "Inquinamento acustico"
Dove rivolgersi e quando
Settore "Ambiente"
U.O. 3.1 Tutela Ambientale
Palazzo Santini - Via C. Battisti, 14
tel 0583 442458 - fax 0583 442402
L'ufficio è aperto:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.45 alle 13.15;
Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 17.15