Venerdì 26 giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 108/2026 (scaricabile in fondo a questa pagina) che all'articolo 11 indica le modalità e i termini entro cui potrà essere ancora valida la carta d'identità cartacea dopo il 3 agosto 2026.
Le nuove disposizioni prevedono due diversi regimi:
Per i contratti già stipulati
Se è stata utilizzata la carta d’identità cartacea per firmare un contratto – pubblico o privato – stipulato entro il 3 agosto 2026, il documento manterrà la sua validità fino alla data di scadenza indicata al momento del rilascio. Ma attenzione: questo vale esclusivamente per quel rapporto contrattuale. Se si deve ad es. aprire un nuovo conto corrente o stipulare un nuovo contratto di affitto, è necessario munirsi della CIE.
Per l’accesso a servizi fondamentali
Fino al 31 gennaio 2027, il documento cartaceo non scaduto potrà essere utilizzato anche per:
- esercitare diritti fondamentali;
- ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
- rapportarsi con la pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici;
- ricevere posta e atti giudiziari;
- ritirare o depositare denaro in banca, alle poste o presso istituti finanziari.
Per i casi di effettiva urgenza, il sindaco potrà rilasciare un documento d’identità provvisorio, cartaceo, con validità massima di sei mesi e non rinnovabile. La misura sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027.
Il documento provvisorio, che il cittadino dovrà restituire al Comune al momento del ritiro della CIE, è considerato titolo valido per l’espatrio. Tuttavia, al momento del rilascio, il cittadino verrà avvertito che alcuni Paesi esteri potrebbero non accettarlo per l’ingresso nel loro territorio.