A seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2025, nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, tra cui Lucca, sono state attivate le seguenti procedure di ristoro per la popolazione e le attività produttive e agricole che hanno subito danni in seguito agli eventi in oggetto:
- Ricognizione danni e contributo di “immediato sostegno” (domande entro 31/07/2025)
- Contributo autonoma sistemazione per nuclei familiari evacuati (domande entro 07/07/2025)
- Ricognizione danni e contributo per attività produttive (domande entro 27/08/2025)
- Ricognizione danni e contributo per attività agricole (domande entro 27/08/2025)
La LR 23/2025 (art.1 e 2) regola i contributi regionali per famiglie, imprese (agricole ed extra-agricole) e enti del 3° settore colpiti dagli eventi nazionali di marzo 2025 (solo quelli, NON febbraio).
Questi gli stanziamenti:
- per le famiglie complessivi € 5.000.000 , contributo max € 3.000 a famiglia, per beni mobili, mobili registrati ed immobili anche cumulabili con i contributi statali che verranno assegnati
- per le imprese extra-agricole complessivi € 2.000.000, contributo max per beneficiario di € 10.000
- per le imprese agricole complessivi € 500.000, contributo max per beneficiario di € 10.000
- per gli enti del terzo settore complessivi € 500.000, contributo max per beneficiario di € 10.000
La presentazione della domanda non dà luogo automaticamente alla concessione del contributo, il cui riconoscimento sarà oggetto di apposite disposizioni che definiranno criteri di priorità e modalità attuative come stabilito all’art. 4, comma 4, della OCDPC n.1140/2025.
Sospensione dei mutui
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale come previsto dalla Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 1140/2025.
Le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora le suddette informazioni non venissero fornite sono sospese fino al 9 aprile 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Il materiale ufficiale è consultabile al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-febbraio-marzo-2025