Durante il periodo della fioritura delle piante, in particolare nei mesi di giugno, settembre e ottobre, i centri abitati e le zone periferiche sono assiduamente visitati dalle api e da altri insetti impollinatori.
La Regione Toscana, con la Legge 7 agosto 2018, n.49, che integra e modifica la Legge 27 aprile 2009 n. 21, vieta i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate ad ogni tipologia di attività agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
1. durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;
2. durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;
3. durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e insetti pronubi.
Altre informazioni
Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49