Definizione attività dei “non professionisti”
La Regione Toscana con la Legge n. 30 del 05/08/2021, pubblicata sul BURT n. 74 in data 11/08/2021, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), integrando la precedente disciplina relativa ai c.d. “hobbisti” introdotta dalla L.R. 68/2020. Con la legge n. 30/2021 suddetta il termine “hobbista” viene sostituito dalla più ampia definizione di “non professionista”, inteso come operatore non professionale del commercio (e, quindi, soggetto non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34) il quale vende o baratta, in modo saltuario o occasionale, merci da lui stesso prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro). Inoltre, con la stessa legge viene incrementato il numero di manifestazioni a cui ciascun operatore non professionale può partecipare annualmente (si passa da 6 a 10). Secondo la stessa legge regionale devono altresì essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.
Principali requisiti ed obblighi a carico di ciascun operatore “non professionista” previsti dall’art. 40 bis della L.R. 62/2018:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del della L.R. 62/2018 – Codice regionale del Commercio;
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
- ai fini del rilascio del tesserino stesso, il soggetto non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- in occasione di ogni manifestazione ciascun soggetto non professionista è tenuto a consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico)
- non può partecipare a più di 10 (dieci) manifestazioni in un anno;
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
- alle merci in vendita ciascun soggetto non professionista è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 della L.R. 62/2018 – Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).
Il tesserino di riconoscimento:
- è rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 10 (dieci);
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
non è cedibile; - deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica; - viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.
Sanzioni
L’art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
a) partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis (mercatini dei non professionisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
Come richiedere il tesserino di riconoscimento. Modalità di presentazione della domanda
Pagina aggiornata il 08/08/2023